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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO RICERCHE ARCHEOSUB SASSARI - ALGHERO in sigla C.R.A.S.A. articolo 1 E’ costituita con sede in Sassari, Via Gorizia n.34 l’Associazione di volontariato denominata CENTRO RICERCHE ARCHEOSUB SASSARI - ALGHERO. articolo 2 L’Associazione ha lo scopo di censire e studiare i siti archeologici sommersi e contribuire a una sempre maggiore conoscenza del patrimonio archeologico subacqueo con mostre, pubblicazioni e conferenze. L’Associazione collabora con gli Enti statali preposti (Soprintenden- ze ai BB. AA. CC. etc.), Istituti privati ed associazioni aventi gli stessi fini, nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela del patri- monio archeologico-artistico e storico ( attualmente Legge n° 1089 del 1/6/1939 e succ. modific.). articolo 3 L’Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, non persegue alcun fine di lucro e porta avanti le proprie attività grazie all’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. articolo 4 L’iscrizione all’Associazione è libera a tutti i cittadini che non abbiamo riportato condanne per delitti contro il patrimonio e che sottoscrivano la quota associativa entro i termini fissati annualmen- te dall’Assemblea. I candidati, comunque, devono avere raggiunto la maggiore età, essere pratici delle tecniche d’immersione disponendo di idoneo certificato, in mancanza di tale titolo saranno sottopos- ti a insindacabile valutazione tecnica da parte del Consiglio Diret- tivo. I nomi dei Soci e la loro qualità verranno iscritti nel Libro dei Soci. I Soci si dividono in: a) Fondatori: sono Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione con l’Atto Costitutivo registrato a Sassari il 15/12/1983. I Soci Fondatori hanno diritto di voto durante le Assemblee. b) Sostenitori: sono Soci Sostenitori tutti coloro che offrendo temporaneamente il loro contributo volontario aiutano a conseguire il raggiungimento di alcuni fini sociali. I Soci Sostenitori però non hanno diritto di voto. c) Onorari: sono Soci Onorari coloro ai quali l’Asso- ciazione assegna tale riconoscimento in virtù di particolari meriti conseguiti nel campo della ricerca scientifica. I Soci Onorari non hanno però diritto di voto. d) Ordinari: sono Soci Ordinari coloro che prestano reale attività nella vita dell’Associazione con il loro continuo per- sonale impegno e opera. I Soci Ordinari hanno diritto di voto. articolo 5 I diritti dei Soci sono: a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti. b) Eleggere le cariche sociali ed esservi eletti. c) Chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto. d) Formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’Associazione e in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto. articolo 6 I doveri dei Soci sono: a) Rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli organi associativi. b) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione. c) Osservare le disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio archeologico, artistico e storico. articolo 7 Un Socio viene dichiarato decaduto: a) Qualora non abbia ottemperato quanto disposto dall'art. 6 commi a, b, c del presente Statuto. b) Qualora per due anni successivi non abbia regolato la sua posi- zione con il pagamento delle quote sociali. Il Socio Ordinario, comunque, non partecipando per un periodo supe- riore ad un anno all’attivita’ associativa nei limiti di quanto defi- nito all’art.4, comma (d) o dietro sua esplicita richiesta, diviene a tutti gli effetti un Socio Sostenitore. Tali effetti avranno piena efficacia quando saranno stati registrati nel libro dei Soci previa comunicazione all’interessato. articolo 8 Sono Organi dell’Associazione: a) Il Consiglio Direttivo. b) L’Assemblea generale dei Soci. articolo 9 L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da: a) Il Presidente che rappresenta l’Associazione, anche in sede giudiziaria e presso le Associazioni similari o Enti, coordina e pre- siede le riunioni dell’Associazione, vigila sull’osservanza dello Statuto, potrà compiere le operazioni finanziari necessarie per la normale attività del C.R.A.S.A. e, qualora lo ritenga neces- sario, potrà rilasciare deleghe. b) Il Coordinatore Scientifico, che è un esperto di archeologia e cura l’attività scientifica e didattica dell’Associazione. c) Il Coordinatore Tecnico, che cura gli aspetti tecnici degli interventi scientifici e collabora con il Coordinatore Scientifico. d) Il Segretario Tesoriere, che è responsabile della contabilita’, redige i bilanci e i verbali e cura la corrispondenza dell’Associa- zione. Tutti sono eletti dall’Assemblea generale dei Soci e il loro manda- to e’ gratuito. articolo 10 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. I Soci sono convocati in assemblea ordinaria dal consiglio direttivo almeno una volta all’anno, mediante comunicazione dell’ordine del giorno, almeno cin- que giorni prima di quello fissato per la riunione. L’Assemblea puo’ essere convocata anche fuori della sede sociale. articolo 11 L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e su tutto quanto ad essa deman- dato per legge o per Statuto. Con la medesima forma dell’Assemblea ordinaria è convocata, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga op- portuno, l’Assemblea straordinaria dei Soci al fine di deliberare la modifica dello Statuto o sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata su richiesta di al- meno un decimo degli associati. articolo 12 Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. L’Assemblea delibera validamente in prima convocazione con inter- vento della metà dei soci e a maggioranza, in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera in ogni caso a maggioranza dei due terzi. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Ciascun Socio non può portare più di tre deleghe che devono comunque essere conferite per iscritto. articolo 13 L’Assemblea adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di deliberazioni relative all’elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. articolo 14 L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dal Segreta- rio. In assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea con- statare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto a interve- nire in Assemblea. Della riunione di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI articolo 15 Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’As- sociazione. b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio. c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti. articolo 16 L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. articolo 17 Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali. b) da contributi di Enti o Privati. c) dall’eventuale utile derivante da mostre, pubblicazioni etc.. d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale. articolo 18 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. articolo 19 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni di volon- tariato, le disposizioni del Codice Civile e le norme del regolamento interno.
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