Alice  |  Tin.it  |  Foto album |  Disco remoto |  Community 
flash.gif (223 byte)  Archeologia
flash.gif (223 byte)  Attivita'
flash.gif (223 byte)  Statuto
lograf.gif (8023 byte)
flash.gif (223 byte)   Links utili
flash.gif (223 byte)   News

Sommario   Lazzaretto A     Mariposa A     Mariposa B    CalaReale A    Links  News

aggiornato al 18/10/2002

 

scott01.gif (4061 byte)

Statuto del C.R.A.S.A.

Copyright ©1983, 2000
nav1.gif (2151 byte)


                         STATUTO
  DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO RICERCHE ARCHEOSUB SASSARI - ALGHERO
                 in sigla  C.R.A.S.A.


                        articolo 1

  E’ costituita con sede in Sassari, Via   Gorizia n.34 l’Associazione 
di volontariato denominata CENTRO RICERCHE ARCHEOSUB SASSARI - ALGHERO.

                        articolo 2

  L’Associazione ha lo scopo di censire e studiare i siti archeologici
sommersi e contribuire a una sempre maggiore conoscenza del patrimonio
archeologico subacqueo con mostre, pubblicazioni e conferenze.
  L’Associazione collabora con gli Enti statali preposti (Soprintenden-
ze ai BB. AA. CC. etc.), Istituti  privati ed associazioni aventi gli
stessi fini, nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela del patri-
monio archeologico-artistico e storico ( attualmente Legge n° 1089 del
1/6/1939 e succ. modific.).

                        articolo 3

  L’Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi
della democrazia, non persegue alcun fine di lucro e porta avanti le
proprie attività grazie all’impegno volontario e gratuito dei propri
aderenti.

                        articolo 4

  L’iscrizione all’Associazione è libera a tutti i cittadini che non
abbiamo  riportato  condanne  per delitti contro il patrimonio e che
sottoscrivano la quota associativa entro i termini fissati annualmen-
te dall’Assemblea. I candidati, comunque, devono avere raggiunto la
maggiore età, essere pratici delle tecniche d’immersione disponendo
di idoneo certificato, in mancanza di tale titolo saranno  sottopos-
ti  a insindacabile valutazione tecnica da parte del Consiglio Diret-
tivo.
  I nomi dei Soci e la loro qualità verranno iscritti nel Libro dei
Soci.

  I Soci si dividono in:
  a)  Fondatori: sono Soci Fondatori coloro i quali hanno
       partecipato alla costituzione dell’Associazione con l’Atto
       Costitutivo registrato a Sassari il 15/12/1983.
       I Soci Fondatori hanno diritto di voto durante le Assemblee.
  b)  Sostenitori: sono Soci Sostenitori tutti coloro che 
      offrendo temporaneamente il loro contributo volontario aiutano
      a conseguire il raggiungimento di alcuni fini sociali.
      I Soci Sostenitori però non hanno diritto di voto.
  c)  Onorari: sono Soci Onorari coloro ai quali l’Asso-
      ciazione assegna tale riconoscimento in virtù di  particolari
      meriti conseguiti nel campo della ricerca scientifica.
       I Soci Onorari  non hanno però diritto di voto.
  d) Ordinari: sono Soci Ordinari coloro che prestano reale
      attività nella vita dell’Associazione con il loro continuo per-
      sonale impegno e opera.
     I Soci Ordinari hanno diritto di voto.

                        articolo 5

  I diritti dei Soci sono:
  a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente
statuto e dai regolamenti da esso derivanti.
  b) Eleggere le cariche sociali ed esservi eletti.
  c) Chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal
presente Statuto.
  d) Formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi
dell’Associazione e in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti
nel presente Statuto.

                        articolo 6

  I doveri dei Soci sono:
  a)  Rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli 
organi associativi.
  b)  Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine
dell’Associazione.
  c)  Osservare le disposizioni di legge in materia di tutela del 
patrimonio archeologico, artistico e storico.

                       articolo 7

  Un Socio viene dichiarato decaduto:
  a)  Qualora non abbia ottemperato quanto disposto dall'art. 6 commi
       a, b, c del presente Statuto.
  b)  Qualora per due anni successivi non abbia  regolato la sua posi-
zione con il pagamento delle quote sociali.
  Il Socio Ordinario, comunque, non  partecipando per un periodo supe-
riore ad un anno all’attivita’ associativa  nei limiti di quanto defi-
nito all’art.4,  comma (d) o dietro sua esplicita richiesta, diviene a 
tutti gli effetti un Socio Sostenitore.
  Tali effetti avranno piena efficacia quando saranno stati registrati
 nel libro dei Soci previa comunicazione all’interessato.


                       articolo 8

  Sono Organi dell’Associazione:
         a)  Il Consiglio Direttivo.
         b)  L’Assemblea generale dei Soci.

AMMINISTRAZIONE

                       articolo 9

  L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da:
    a)  Il Presidente che rappresenta l’Associazione, anche in sede
giudiziaria e presso le Associazioni similari o Enti, coordina e pre-
siede le riunioni dell’Associazione, vigila  sull’osservanza  dello
Statuto, potrà compiere le operazioni finanziari necessarie per la
normale attività del C.R.A.S.A. e, qualora lo ritenga neces-
sario, potrà rilasciare deleghe.
    b)  Il Coordinatore Scientifico, che è un esperto di archeologia
e cura l’attività scientifica e didattica dell’Associazione.
    c)  Il Coordinatore Tecnico, che cura gli aspetti tecnici degli
interventi scientifici e collabora con il Coordinatore Scientifico.
    d)  Il Segretario Tesoriere, che è responsabile della contabilita’,
redige i bilanci e i verbali e cura la corrispondenza dell’Associa-
zione.
  Tutti sono eletti dall’Assemblea generale dei Soci e il loro manda-
to e’ gratuito.


ASSEMBLEE

                        articolo 10

  Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. I Soci sono convocati 
in  assemblea ordinaria dal consiglio  direttivo almeno una  volta
all’anno, mediante comunicazione  dell’ordine del giorno, almeno cin-
que giorni prima di quello fissato per la riunione.
        L’Assemblea puo’ essere convocata anche fuori della sede sociale.


                        articolo 11

        L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo,
sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina
dei componenti il Consiglio Direttivo e su tutto quanto ad essa deman-
dato per legge o per Statuto.   Con la medesima forma dell’Assemblea
ordinaria è convocata, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga op-
portuno,  l’Assemblea straordinaria dei Soci al fine di deliberare la
modifica dello Statuto o sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
        L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata su richiesta di al-
meno un decimo degli associati.


                        articolo 12

  Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti gli associati in
regola con il pagamento della quota annua di associazione. 
  L’Assemblea delibera validamente in prima convocazione con inter-
vento della metà dei soci e a maggioranza, in seconda  convocazione 
delibera  a maggioranza  assoluta dei voti, qualunque sia il numero
dei presenti.
        L’Assemblea straordinaria delibera in ogni caso a maggioranza dei
due terzi.   Gli associati  possono  farsi rappresentare  da altri
associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo
caso, per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a
responsabilità dei Consiglieri.  Ciascun Socio non può portare più
di tre deleghe che devono comunque essere conferite per iscritto.


                        articolo 13

        L’Assemblea adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di
deliberazioni relative all’elezione alle cariche sociali o quando 
la deliberazione riguarda le singole persone.


                        articolo 14

  L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dal Segreta-
rio.  In assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo l’Assemblea
nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea con-
statare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto a interve-
nire in Assemblea. 
   Della riunione di assemblea  si  redige  processo  verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

                        articolo 15

  Il patrimonio è costituito:
   a)  dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’As-
       sociazione.
   b)  da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del 
       bilancio.
   c)  da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.


                              articolo 16

  L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla
fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il
bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

MEZZI FINANZIARI

                        articolo 17

  Le entrate dell’Associazione sono costituite:
   a)  dalle quote sociali.
   b)  da contributi di Enti o Privati.
   c)  dall’eventuale utile derivante da mostre, pubblicazioni etc..
   d)  da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività
       sociale.

                        articolo 18

  Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea  la
quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in
ordine alla devoluzione del patrimonio.


                        articolo 19

  Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto
valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni di volon-
tariato, le disposizioni del Codice Civile e le norme del regolamento
interno.

Inizio pagina Ritorna alla Home Page



Web Design e realizzazione: Rinaldo Silvetti

comp_mail.gif (8979 byte)

This pages, and all contents, are Copyright ©1983, 2002 -  CRASA - Sassari, Italy .